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Il quesito del giorno - Compensazioni con visto

di Luca Gaiani

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15 luglio 2009

Per le compensazioni del credito Iva 2008, che verranno effettuate nei prossimi mesi, è già in vigore la disciplina introdotta dalla manovra d'estate? E per l'utilizzo del credito Iva infrannuale del secondo trimestre 2009 e di quelli successivi, valgono già le nuove formalità? Il tetto di 10mila euro riguarda il credito Iva o l'ammontare effettivamente compensato? Ai fini della verifica della soglia di 10mila euro, le compensazioni di credito annuale e infrannuale si cumulano oppure vale una soglia distinta per ciascuna tipologia di credito? Da quando si potrà compensare il credito che eccede i 10mila euro? Sono previsti ulteriori adempimenti per la dichiarazione da cui emerge il credito? Vi sarà un aumento dei costi amministrativi per le aziende? Che cosa cambierà per le compensazioni degli altri crediti di imposta?

Risposta
Crediti Iva compensabili sotto la lente del Fisco. Per le compensazioni nel modello F24 che superano 10mila euro, scatta dal 2010 l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione sottoponendola a visto di conformità da parte di un commercialista o di un consulente. I dubbi dei lettori che accedono al Forum sulla manovra organizzato dal Sole 24 Ore riguardano (come riportato sulla scheda qui accanto) in particolar modo il calcolo della soglia e l'eventuale cumulo tra crediti annuali e infrannuali.

Attualmente, e sino a fine 2009, le compensazioni dei crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione annuale (Iva, Ires, eccetera) possono effettuarsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, a prescindere dalla data di trasmissione del modello da cui risulta il credito. Per i crediti infrannuali, si parte invece dall'inizio del trimestre successivo.

Dal 1° gennaio 2010 (come chiarito dall'agenzia delle Entrate nel comunicato del 2 luglio scorso), si creerà invece un duplice regime. Per la compensazione Iva fino a 10mila euro annui, e per quella di tutti gli altri crediti di imposta, restano le regole attuali. L'utilizzo di crediti Iva annuali o infrannuali che eccede la soglia di 10mila euro sarà invece possibile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Per effettuare le compensazioni, dunque, vi sarà una corsa all'invio delle dichiarazioni e a questo fine la manovra ha introdotto la possibilità di presentare il modello Iva annuale in forma autonoma. Sarà però necessario che il Fisco metta a disposizione modelli, software di controllo e canale telematico di invio già dai primi giorni di gennaio. Rispetto a oggi, inoltre, nessuna compensazione in eccesso rispetto ai 10mila euro potrà più effettuarsi alla scadenza del 16 gennaio.

Un primo interrogativo che si pone riguarda il calcolo dell'importo che fa scattare i nuovi adempimenti. Ciò che rileva non è l'ammontare del credito compensabile, quanto l'importo effettivamente utilizzato. Così, ad esempio, un contribuente con un credito Iva annuale di 100mila euro potrà compensare già dal 16 gennaio 2010, e senza formalità, i primi 10mila euro, mentre per ogni ulteriore compensazione (anche di un solo euro) dovrà rispettare le nuove norme.

Un ulteriore dubbio si pone in presenza di crediti Iva sia annuali sia infrannuali. La norma sembra introdurre un tetto unico e generalizzato per le compensazioni di entrambe le eccedenze anche se la questione dovrà essere confermata dall'Agenzia. Riprendendo l'esempio di prima, dunque, se per il primo trimestre 2010 il contribuente ha conseguito un ulteriore credito Iva di 5mila euro, potrà compensarlo solo rispettando le nuove regole.

Per i crediti Iva annuali, la compensazione risulterà soggetta a un adempimento ulteriore rispetto alla presentazione della dichiarazione. Il modello dovrà essere accompagnato dal cosiddetto visto di conformità rilasciato da un commercialista o da un consulente del lavoro. In alternativa, per le società con obbligo di controllo contabile si potrà far sottoscrivere la dichiarazione da parte del revisore, con attestazione circa l'espletamento dei controlli richiesti per il visto.

Occorrerà in particolare che risulti controllata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per chi rilascia attestazioni infedeli circa le verifiche per il visto di conformità, scattano le sanzioni previste dall'articolo 39 del Dlgs 241/97, che vanno da un minimo di 258 a un massimo di 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, verrà effettuata un'apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Le nuove regole, finalizzate a contrastare diffusi fenomeni di evasione nel settore delle compensazioni fiscali, comporteranno un aggravio dei costi per le aziende per le parcelle dovute ai loro professionisti.

15 luglio 2009
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